5 Legislazione

5.1 La Costituzione federale svizzera

La regolamentazione dell'ingegneria genetica in Svizzera si basa su due paragrafi della Costituzione federale. L'art. 119 disciplina la medicina riproduttiva e l'ingegneria genetica in ambito umano, l'art. 120 l'ingegneria genetica in animali, piante e microrganismi. Queste disposizioni sono state approvate dal popolo con una schiacciante maggioranza del 74 %. I due articoli tutelano dagli abusi, ma stabiliscono anche diversi divieti. È proibita per esempio qualsiasi forma di clonazione e la modifica genetica degli embrioni. Accanto ai divieti, le norme costituzionali contengono anche un mandato: incaricano la Confederazione di emanare delle disposizioni, nel rispetto della dignità dell'essere umano e di ogni creatura, per disciplinare gli interventi sul patrimonio genetico. L'obiettivo è di garantire la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente e di proteggere la diversità genetica. Per soddisfare il mandato della Costituzione federale, negli anni novanta è stato preparato il pacchetto di leggi «Gen-Lex». Al contempo, diverse organizzazioni hanno depositato l'iniziativa per la protezione genetica, in cui chiedevano il divieto della produzione di animali transgenici, del rilascio di brevetti nel campo dell'ingegneria genetica e del rilascio di organismi geneticamente modificati (OGM). Nel 1998 l'iniziativa è stata messa al voto e respinta con una maggioranza di due terzi. Gli elettori non vogliono divieti generalizzati, bensì una chiara regolamentazione dell'ingegneria genetica, come prevista dalla Gen-Lex.
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