5 Legislazione
5.1 La Costituzione federale svizzera

La regolamentazione dell'ingegneria genetica in Svizzera si
basa su due paragrafi della Costituzione federale. L'art. 119
disciplina la medicina riproduttiva e l'ingegneria genetica in
ambito umano, l'art. 120 l'ingegneria genetica in animali,
piante e microrganismi. Queste disposizioni sono state approvate
dal popolo con una schiacciante maggioranza del 74 %.
I due articoli tutelano dagli abusi, ma stabiliscono anche
diversi divieti. È proibita per esempio qualsiasi forma di clonazione
e la modifica genetica degli embrioni. Accanto ai divieti,
le norme costituzionali contengono anche un mandato: incaricano
la Confederazione di emanare delle disposizioni, nel
rispetto della dignità dell'essere umano e di ogni creatura, per
disciplinare gli interventi sul patrimonio genetico. L'obiettivo è
di garantire la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente e di proteggere
la diversità genetica. Per soddisfare il mandato della
Costituzione federale, negli anni novanta è stato preparato il
pacchetto di leggi «Gen-Lex». Al contempo, diverse organizzazioni
hanno depositato l'iniziativa per la protezione genetica,
in cui chiedevano il divieto della produzione di animali
transgenici, del rilascio di brevetti nel campo dell'ingegneria
genetica e del rilascio di organismi geneticamente modificati
(OGM). Nel 1998 l'iniziativa è stata messa al voto e respinta
con una maggioranza di due terzi. Gli elettori non vogliono
divieti generalizzati, bensì una chiara regolamentazione
dell'ingegneria genetica, come prevista dalla Gen-Lex.

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Ultima modifica: 2009-05-25 12:16:03