5 Legislazione

5.2 Accordi internazionali

L'ingegneria genetica è applicata su scala mondiale e transnazionale. Diverse disposizioni europee e accordi internazionali sono stati recepiti anche in Svizzera. Come molti altri paesi, la Svizzera ha firmato per esempio la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la biomedicina (Convenzione bioetica). Questo testo vieta qualsiasi forma di discriminazione di una persona in virtù del suo materiale genetico. Inoltre stabilisce che la modifica del patrimonio genetico umano è ammessa solo a scopi terapeutici e non per la procreazione di discendenti geneticamente modificati.

Nel campo dell'agricoltura, il protocollo di Cartagine disciplina l'uso e l'importazione di sementi, alimenti animali e derrate alimentari geneticamente modificati. Questo importante accordo internazionale, appoggiato dalla Svizzera, impedisce la commercializzazione transfrontaliera di organismi GM senza l'autorizzazione delle autorità statali. L'obiettivo è di ridurre al minimo gli eventuali rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, conformemente al principio di precauzione.

In generale, anche nel campo dell'ingegneria genetica, la Svizzera mira a un'armonizzazione della legislazione nazionale con quella europea e non deroga a questo principio se non per motivi imperativi. Di fronte a una tecnica applicata su scala mondiale, non ha senso seguire soluzioni isolate. Per questo motivo la Svizzera si impegna a livello europeo e internazionale per una regolamentazione severa e realistica dell'ingegneria genetica.

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