5 Legislazione
5.2 Accordi internazionali
L'ingegneria genetica è applicata su scala mondiale e transnazionale.
Diverse disposizioni europee e accordi internazionali
sono stati recepiti anche in Svizzera. Come molti altri paesi,
la Svizzera ha firmato per esempio la Convenzione per la
protezione dei diritti dell'uomo e la biomedicina (Convenzione
bioetica). Questo testo vieta qualsiasi forma di discriminazione
di una persona in virtù del suo materiale genetico. Inoltre
stabilisce che la modifica del patrimonio genetico umano è
ammessa solo a scopi terapeutici e non per la procreazione di
discendenti geneticamente modificati.
Nel campo dell'agricoltura, il protocollo di Cartagine disciplina
l'uso e l'importazione di sementi, alimenti animali e derrate
alimentari geneticamente modificati. Questo importante accordo
internazionale, appoggiato dalla Svizzera, impedisce la
commercializzazione transfrontaliera di organismi GM senza
l'autorizzazione delle autorità statali. L'obiettivo è di ridurre al
minimo gli eventuali rischi per gli esseri umani, gli animali e
l'ambiente, conformemente al principio di precauzione.
In generale, anche nel campo dell'ingegneria genetica, la
Svizzera mira a un'armonizzazione della legislazione nazionale
con quella europea e non deroga a questo principio se
non per motivi imperativi. Di fronte a una tecnica applicata
su scala mondiale, non ha senso seguire soluzioni isolate.
Per questo motivo la Svizzera si impegna a livello europeo e
internazionale per una regolamentazione severa e realistica
dell'ingegneria genetica.
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Ultima modifica: 2009-06-09 11:18:47